Rapporto di sintesi sulla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

DETTAGLI DOCUMENTO
Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)
Rapporto di sintesi con indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano 30 dicembre 2008
La Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità:
Rapporto di sintesi con indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano


DETTAGLI DOCUMENTO
Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) Prot. 19/0003161 del 28/12/2007
Rapporto di sintesi con indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano 30 dicembre 2008
Prof. Sergio Marchisio Direttore ISGI
Dott.ssa Valentina Della Fina Ricercatrice ISGI
Dott.ssa Rachele Cera Tecnologo ISGI Gruppo di ricerca: Dott.ssa Rachele Cera Dott. Andrea Crescenzi Dott.ssa Valentina Della Fina Dott.ssa Valeria Eboli Dott.ssa Giorgia Ficorilli Dott.ssa Rosita Forastiero Dott. Luigino Manca Avv. Stefano Maranella Dott.ssa Silvana Moscatelli Dott. Ilja Richard Pavone Dott.ssa Elena Ventura Dott.ssa Valentina Zambrano

INTRODUZIONE

Contenuti del Rapporto di sintesi
Il Rapporto di sintesi contiene le indicazioni sugli adattamenti idonei a conformare l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2007. Le iniziative legislative indicate rappresentano il risultato della Ricerca condotta dall’Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) su La Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità: modalità di recepimento, attuazione a livello nazionale e regionale, strumenti di monitoraggio.
Il Rapporto di sintesi costituisce in tal senso un’agile strumento per valutare il grado di conformità dell’ordinamento italiano rispetto alle disposizioni convenzionali.
Struttura del Rapporto di sintesi
Il Rapporto di sintesi si compone di schede relative a ciascuna disposizione della Convenzione che presentano la seguente struttura:
• testo dell’articolo;
• sintesi degli interventi legislativi necessari per rendere conforme l’ordinamento italiano alla singola disposizione. Nei casi in cui la normativa italiana è stata considerata già conforme agli obblighi convenzionali, sono stati riportati sinteticamente i riferimenti normativi pertinenti.

SINTESI DEI RISULTATI DELLA RICERCA
I risultati della Ricerca dell’Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) su La Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità: modalità di recepimento, attuazione a livello nazionale e regionale, strumenti di monitoraggio, mostrano che l’ordinamento italiano risulta nel complesso conforme agli obiettivi, ai principi e alle norme della Convenzione.
Tale conformità deriva, in primo luogo, dalla circostanza che la Legge n. 104/1992, Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, riconosce, ancor prima della Convenzione, i principali diritti delle persone con disabilità, avendo come principi ispiratori la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale dei disabili. La Legge n. 104/1992 costituisce, quindi, un modello di normativa organica e completa.
Peraltro, l’evoluzione nel frattempo intervenuta a livello internazionale in merito ad alcuni concetti fondamentali in materia di disabilità e l’affermarsi di nuove forme di protezione dei disabili pone, per alcuni versi, un’esigenza di adeguamento. Consideriamo, infatti, che già nel 1993 le Nazioni Unite adottano le Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità destinate a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei disabili. Tali Regole hanno ispirato gli strumenti internazionali a protezione delle persone con disabilità adottati anche a livello regionale (v. in tal senso la Convenzione interamericana per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità del 1999).
L’ordinamento italiano ha recepito le nuove istanze di tutela dei diritti dei disabili attraverso specifiche discipline settoriali. Possono menzionarsi: la Legge n. 68/1999, Norme sul diritto al lavoro dei disabili, che ha introdotto misure a favore dell’occupazione delle persone con disabilità, sviluppando i concetti sull’inserimento e integrazione nel mondo del lavoro già contenuti nella Legge n. 104/1992; la Legge n. 4/2004, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (c.d. Legge Stanca), che ha esteso l’accessibilità, già prevista in ambito architettonico, al settore dell’informatica; la Legge n. 67/2006, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, che ha istituito un sistema di tutela giurisdizionale celere e agevolato nelle procedure.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità presenta un valore aggiunto rispetto sia alle Regole standard, consolidando la portata giuridica dei principi in esse contenuti, sia agli altri accordi sui diritti umani conclusi nell’ambito delle Nazioni Unite, impostando una tutela ad hoc e completa dei diritti dei disabili.
Nell’ambito della Ricerca sono stati individuati alcuni interventi legislativi diretti a migliorare la tutela dei diritti delle persone con disabilità nell’ordinamento italiano attraverso la piena conformità alla Convenzione, in particolare agli elementi di novità che essa ha recepito o introdotto. Di tali interventi dà conto puntuale il Rapporto di sintesi, evidenziando le priorità per l’adattamento dell’ordinamento italiano alla Convenzione.

Nozione di disabilità
Un prima questione riguarda la nozione di disabilità e l’individuazione dei soggetti beneficiari della Convenzione, in quanto, come la ricerca ha evidenziato, vari elementi inducono a ritenere opportuno introdurre nell’ordinamento italiano una definizione di disabilità maggiormente conforme ai criteri dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) elaborata dall’OMS nel 2001 e all’art. 1, par. 2, della Convenzione. Tali testi indicano dei criteri di valutazione della disabilità imperniati sulla relazione tra stato di salute ed ambiente.
L’ICF si basa infatti sul c.d. modello “biopsicosociale” della disabilità, che integra il modello “medico” e quello “sociale”, al fine di valorizzare le abilità presenti in un individuo e misurare l’incidenza del contesto socio‐ambientale nelle sue capacità di espressione e realizzazione. La nuova classificazione evidenzia quindi gli aspetti di salute e non di disabilità e/o malattia.
Del pari, l’art. 1, par. 2, della Convenzione identifica le “persone con disabilità” con “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con gli altri”. La Convenzione accoglie pertanto il criterio relazionale, che comporta una valutazione della disabilità in rapporto all’ambiente sociale in cui la persona vive ed interagisce. E’ sulla base del criterio relazionale che si determinano gli ostacoli (fisici, culturali, sociali e di altro tipo) che precludono al disabile la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri individui.
Nella legislazione italiana, l’art. 3, 1 c., della Legge n. 104/1992, definisce la “persona handicappata” come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Si tratta di una nozione che pone l’accento sulle limitazioni delle facoltà (minorazioni) e lo svantaggio sociale che deriva dalle minorazioni (handicap), dunque sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona disabile. Nella definizione contenuta nella Legge n. 104/1992 manca quindi un riferimento all’ambiente in cui la “persona con disabilità” vive ed interagisce in rapporto al quale le “menomazioni” devono essere valutate, in conformità al criterio relazionale accolto nell’art. 1, par. 2, della Convenzione.
Inoltre,  dal punto di vista terminologico, l’utilizzo dei termini handicap/handicappato non risulta conforme alla classificazione ICF in cui la parola “handicap” è stata sostituita con termini neutri e in grado di descrivere in positivo le abilità dell’individuo, quali “partecipazione” (intesa come “coinvolgimento di una persona in una situazione di vita”) e “restrizioni della partecipazione” (descritta come i “problemi che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento delle situazioni di vita”).
Una completa conformità alla Convenzione richiede un intervento legislativo per:
• modificare la terminologia utilizzata nella Legge n. 104/1992 al fine di sostituire l’espressione “persona handicappata” con quella di “persona con disabilità” utilizzata nella Convenzione;
• di conseguenza, introdurre nella Legge n. 104/1992 una definizione di disabilità conforme ai criteri dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) e della Convenzione.
Una modifica legislativa dell’art. 3, 1 c., della Legge n. 104/1992 deve tuttavia tener conto che tale norma contempla tre tipologie di disabilità (fisica, psichica e sensoriale), mentre l’art. 1, par. 2, della Convenzione fa riferimento anche alla disabilità “intellettiva”. Al riguardo è opportuno valutare, in accordo con la comunità scientifica, se anche tale tipologia debba essere introdotta. Un elemento contenuto nell’art. 3, 1 c., della Legge n. 104/1992, che va valutato positivamente e che non trova riscontro nell’art. 1, par. 2, della Convenzione, riguarda il riferimento alla “progressività” della menomazione, in quanto tiene conto delle disabilità che si evolvono nel corso del tempo e possono condurre a forme di disabilità più gravi. Risulta opportuno mantenere tale riferimento anche nella nuova definizione.

Coinvolgimento nei processi decisionali
La piena ed effettiva partecipazione ed inclusione dei disabili nella società figura tra i principi generali della Convenzione elencati nell’art. 3 e trova una declinazione in termini di diritti ed obblighi in altre disposizioni convenzionali che riguardano i diversi settori considerati dagli artt. 4, 9, 19, 24, 26, 29 e 30.
L’esame dell’ordinamento italiano fa emergere una lacuna riguardo il coinvolgimento delle persone con disabilità (inclusi i minori) nei processi decisionali tramite le organizzazioni che le rappresentano, come richiesto dall’art. 4, par. 3, e dall’art. 29 della Convenzione. Manca infatti una norma di carattere generale che preveda il coinvolgimento delle associazioni dei disabili nei processi decisionali a livello centrale sul modello dell’art. 30 della Legge n. 104/1992 che riguarda le Regioni. Tale lacuna può essere colmata inserendo una disposizione nella Legge n. 104/1992 in cui sia stabilito che le associazioni delle persone con disabilità, comprese quelle che rappresentano i minori, siano consultate e coinvolte nell’attuazione della Convenzione e, più in generale, nei processi decisionali relativi alle questioni che riguardano i disabili.

Eguaglianza e non discriminazione
La ricerca ha evidenziato l’esigenza di un intervento legislativo per dare completa attuazione a livello interno ai principi di eguaglianza e di non discriminazione sulla base della disabilità che rappresentano i cardini della Convenzione. La non discriminazione delle persone con disabilità è infatti compresa tra i principi generali della Convenzione (art. 3), mentre l’obbligo degli Stati parti di garantire il rispetto dell’eguaglianza dei disabili è previsto tra gli obblighi generali ex art. 4 e, più specificamente, nell’art. 5.
Chiave di volta della tutela antidiscriminatoria prevista dalla Convenzione è costituita dall’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli che, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, consistono nelle modifiche e negli adattamenti necessari per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di eguaglianza con gli altri. La Convenzione stabilisce inoltre che il rifiuto di tali accomodamenti rappresenta una forma di discriminazione diretta (art. 2). Da questo punto di vista, come è stato osservato in dottrina, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha introdotto una forma sui generis di discriminazione, estranea agli altri accordi in materia di diritti umani.
L’obbligo delle Parti di adottare accomodamenti ragionevoli è stabilito in termini generali nell’art. 5, par. 3, della Convenzione e in altre disposizioni che riguardano ambiti specifici: art. 14, par. 2, in riferimento a situazioni in cui il disabile è privato della libertà personale; art. 24, par. 5, in materia di istruzione e art. 27, par. 1, lett. i), per i luoghi di lavoro.
Per quanto concerne il settore del lavoro, l’obbligo di adozione di accomodamenti ragionevoli è contenuto anche nella Direttiva 2000/78/CE del Consiglio per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Esso pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di adottare “soluzioni ragionevoli per i disabili”, vale a dire provvedimenti appropriati per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato (art. 5).
Nell’esaminare la conformità dell’ordinamento italiano all’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, la ricerca ha evidenziato una lacuna a livello interno per l’assenza di una specifica disposizione che qualifichi la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli come una discriminazione nei confronti della persona con disabilità. Tale lacuna si riscontra, in particolare, nella Legge n. 67/2006, che deve essere quindi integrata qualificando il rifiuto dell’accomodamento ragionevole quale discriminazione fondata sulla disabilità, in conformità all’art. 2 della Convenzione. La Legge n. 67/2006 stabilisce infatti che, in caso di accertata discriminazione nei confronti del disabile, il giudice adotta ogni misura idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione. Ciò significa che il giudice può ordinare l’adozione di misure dirette a rimuovere le ragioni e gli atti della discriminazione e, pertanto, anche l’adozione di accomodamenti ragionevoli.
Essendo il settore del lavoro escluso dall’ambito di applicazione della Legge n. 67/2006, al legislatore spetta modificare il Decreto legislativo n. 216/2003 di recepimento della Direttiva 2000/78/CE, affinché: a) sia previsto l’obbligo del datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli, purché tali accomodamenti non impongano un onere sproporzionato o eccessivo; b) il rifiuto dell’accomodamento ragionevole sia qualificato quale forma di discriminazione fondata sulla disabilità.

Accessibilità
Riguardo l’accessibilità è emerso che la normativa italiana risulta nel complesso conforme all’art. 9 della Convenzione. Manca tuttavia la previsione di un sistema sanzionatorio e di monitoraggio per assicurare una concreta attuazione di tale normativa, soprattutto per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La ricerca ha inoltre rilevato che la legislazione italiana in materia di accessibilità non prevede:
• l’obbligo di fornire una formazione adeguata ai soggetti interessati ai problemi legati all’accessibilità con cui si confrontano le persone disabili, come richiesto dall’art. 9, par. 2, lett. c), della Convenzione;
• forme di assistenza alle persone con disabilità ai sensi dell’art. 9, par. 2, lettere d) ed e), in cui è indicato di dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, nonché di mettere a disposizione persone, animali, servizi di mediazione, guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità ad edifici ed altre strutture aperte al pubblico.
La legislazione italiana si concentra sull’abbattimento delle barriere architettoniche ed informatiche, tralasciando di approntare misure legislative destinate al superamento di quelle comunicative. Al fine di prevedere precipue forme di assistenza (come interpreti dei segni o guide) dirette alle persone con disabilità negli edifici aperti al pubblico, sarebbe utile l’elaborazione di linee guide per la pubblica amministrazione, sviluppate sul modello del Decreto del Ministero per i beni e attività culturali del 28 marzo 2008, Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

Libertà e sicurezza della persona e accesso alla giustizia
Sebbene la maggior parte dei diritti sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità siano già riconosciuti nell’ordinamento italiano, la ricerca ha rilevato l’opportunità di adeguare più puntualmente la normativa italiana rilevante al contenuto di alcune disposizioni convenzionali alla luce della condizione di disabilità.
Per quanto concerne le persone disabili private della libertà personale, in particolare quelle detenute, va detto che non esiste una normativa specifica in materia. Sarebbe opportuno un intervento legislativo sulla Legge n. 354 del 26 luglio 1975, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, diretto a garantire una migliore tutela dei detenuti affetti da diversi tipi di disabilità attraverso la previsione di accomodamenti ragionevoli in conformità all’art. 14 della Convenzione.
Anche per quanto riguarda l’accesso alla giustizia, la ricerca ha evidenziato l’esigenza di introdurre nei Codici di procedura penale e civile idonei accomodamenti procedurali al fine di consentire ai disabili un accesso “effettivo” su base di uguaglianza con gli alti individui, come richiesto dall’art. 13 della Convenzione.
In particolare, il Codice di procedura penale (c.p.p) dovrebbe contemplare una norma di carattere generale sul diritto della persona con disabilità ad essere assistita in tutti i casi in cui ne necessita, o prevedere tale diritto agli artt. 141‐143 c.p.p. relativi alle dichiarazioni delle parti ed alla nomina dell’interprete. Del pari, nel processo civile le persone con disabilità dovrebbero godere di adeguata assistenza ove necessaria. Al riguardo va osservato che l’art. 124 del Codice procedura civile già prevede norme particolari per l’interrogazione “del sordo e del muto”, che devono essere estese anche alle persone con altre tipologie di disabilità.

Divieto di tortura
Un intervento legislativo si rende necessario per conformare l’ordinamento italiano all’art. 15 della Convenzione che stabilisce il diritto dei disabili a non essere sottoposti a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La ratifica della Convenzione ripropone la questione dell’introduzione del reato di tortura e della sua sanzione nel Codice penale italiano. Tale intervento legislativo si rende necessario in adempimento degli obblighi internazionali pattizi che l’Italia ha assunto ratificando altri trattati sui diritti umani che prevedono il divieto di tortura, quali: il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966 (art. 7), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti del 1984 e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987. Gli organi di controllo che operano nel quadro degli accordi menzionati hanno da tempo raccomandato all’Italia di conformare il proprio ordinamento ma, ad oggi, i numerosi disegni di legge presentati per introdurre il reato di tortura nel Codice penale non sono riusciti a trovare il consenso politico necessario.
Ribadendo il divieto di tortura, l’art. 16 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità costituisce un ulteriore obbligo internazionale in materia, a cui l’ordinamento italiano deve conformarsi.

Sistema di monitoraggio
L’art. 33 della Convenzione stabilisce alcuni obblighi delle Parti contraenti relativi alla sua applicazione e monitoraggio nell’ambito degli ordinamenti nazionali.
In particolare, ai sensi dell’art. 33, par. 1, gli Stati contraenti hanno l’obbligo di designare una c.d. “struttura di coordinamento” al fine di facilitare l’applicazione della Convenzione a livello interno. Rientra in tale ambito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dall’art. 3 della Legge n. 18 del 3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, preposto essenzialmente alla promozione ed al monitoraggio della Convenzione. Tuttavia, tale organismo dà attuazione soltanto in parte all’art. 33.
L’art. 33, par. 2, della Convenzione richiede infatti alle Parti contraenti di predisporre un’ulteriore “struttura” che risponda ai criteri relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, indicati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 (comunemente noti come “Principi di Parigi”).
La piena conformità alla Convenzione richiede pertanto l’istituzione in Italia di un’ulteriore “struttura” che, alla luce dei citati Principi di Parigi, dovrà presentare i seguenti caratteri:
• garantire la rappresentanza della società civile;
• essere indipendente dal governo e prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri a titolo consultivo;
• disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per lo svolgimento delle propria attività in modo autonomo.
In base ai Principi di Parigi, tra le funzioni che potrebbero essere affidate alla “struttura” figurano:
• la promozione, la protezione e il monitoraggio della Convenzione nell’ordinamento interno;
• l’indirizzo di raccomandazioni alle autorità competenti e l’elaborazione di proposte di legge in materia di disabilità;
• lo svolgimento di inchieste;
• eventualmente, l’esame di “ricorsi” da parte delle persone con disabilità o delle organizzazioni che le rappresentano.


PREAMBOLO
Rachele CERA
Gli Stati parti alla presente Convenzione,
(a) richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
(b) riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,
(c) riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,
(d) richiamando il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
(e) riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,
(f) riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,
(g) sottolineando l’importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,
(h) riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,
(i) riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
(j) riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
(k) preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
(l) riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
(m) riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
(n) riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
(o) considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,
(p) preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
(q) riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell’ambiente domestico ed all’esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
(r) riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
(s) sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
(t) riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà,
sulle persone con disabilità,
(u) consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
(v) riconoscendo l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
(w) consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,
(x) convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
(y) convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,
convengono quanto segue:

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La struttura tradizionale di un accordo internazionale è costituita da un preambolo, un testo contenente la disciplina dell’oggetto dell’accordo (dispositivo o corpo del trattato) e le disposizioni finali.
Il preambolo contiene principi generali diretti ad ispirare la condotta delle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione dell’accordo.
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 stabilisce agli artt. 31‐33 le regole generali sull’interpretazione dei trattati, evidenziando il legame che unisce il preambolo al corpo del trattato. L’art. 31 prevede che un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
Il par. 2 dell’art. 31 definisce l’ampiezza dell’espressione “contesto”, che comprende il testo del trattato, il preambolo, gli allegati e ogni altro accordo o strumento relativo al trattato adottato dalle Parti al momento della sua conclusione. Richiamando infatti i documenti anteriori, il preambolo svolge un ruolo fondamentale di inquadramento dello strumento giuridico internazionale utile ai fini della determinazione del contesto. Il preambolo e il testo del trattato sono dunque considerati sullo stesso piano, ma unicamente per ciò che concerne la determinazione del contesto del trattato. Anche l’oggetto e lo scopo del trattato possono essere dedotti dai termini e dalle considerazioni contenuti nel preambolo.


ARTICOLO 1
Scopo
Valentina DELLA FINA

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità.
2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con gli altri.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 1 delimita l’ambito di applicazione della Convenzione e non impone obblighi agli Stati contraenti. Tuttavia, nell’identificare l’oggetto e i soggetti beneficiari della Convenzione, l’art. 1 fornisce alcune utili indicazioni alle Parti per l’attuazione degli obblighi convenzionali sul piano interno.
Anzitutto, a seguito della ratifica, l’Italia è tenuta a garantire alle persone con disabilità il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali in essa sanciti. L’obiettivo stabilito nell’art. 1, par. 1, della Convenzione può infatti realizzarsi solo assicurando che tali diritti siano applicati nell’ambito degli ordinamenti interni degli Stati contraenti, anche attraverso adeguate garanzie giurisdizionali.
In secondo luogo, l’art. 1, par. 2, della Convenzione, utilizza l’espressione “persone con disabilità” e identifica alcuni criteri per individuare i soggetti beneficiari della Convenzione, di cui si deve tener conto anche nell’ordinamento italiano, per adeguarlo al c.d. modello “biopsicosociale” della disabilità. In base all’art. 1, par. 2, “le persone con disabilità” sono coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali valutate in interazione con le barriere di diversa natura (ambientali, fisiche, culturali, comportamentali e altro) che costituiscono un ostacolo alla loro effettiva partecipazione alla vita sociale su base di eguaglianza con gli altri individui (criterio relazionale).
Una completa conformità alla Convenzione richiede una modifica legislativa diretta a:
• sostituire l’espressione “persona handicappata” di cui all’art. 3, 1 c., della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con l’espressione “persona con disabilità”;
• di conseguenza, introdurre nella Legge n. 104/1992 una definizione di disabilità conforme ai criteri dell’ICF e della Convenzione. Dal punto di vista concettuale, la nozione di “persona handicappata” contenuta nell’art. 3, 1 c., della Legge n. 104/1992 pone l’accento sulle limitazioni delle facoltà (minorazioni) e lo svantaggio sociale che deriva dalle minorazioni (handicap), dunque sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona disabile; manca invece un riferimento all’ambiente in cui la persona vive ed interagisce, in rapporto al quale le “menomazioni” devono essere valutate in conformità al criterio relazionale accolto dall’art. 1, par. 2, della Convenzione e dall’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) elaborata dall’OMS nel 2001, in cui la disabilità viene descritta e analizzata attraverso un approccio integrato, imperniato sulla relazione tra stato di salute ed ambiente. In base a questo nuovo modello, occorre accertare in positivo le abilità della persona in rapporto al contesto in cui vive. La definizione di cui all’art. 3, 1 c., della Legge n. 104/1992 contempla tre tipologie di disabilità (fisiche, psichiche e sensoriali), mentre nell’art. 1, par. 2, della Convenzione si fa riferimento anche alle disabilità intellettive. È opportuno valutare, in accordo con la comunità scientifica, se anche tale tipologia debba essere introdotta. Un elemento contenuto nella definizione di cui all’art. 3, 1 c., della Legge n. 104/1992, che non trova riscontro nell’art. 1, par. 2, della Convenzione, riguarda il riferimento alla “progressività” della menomazione. Nella definizione italiana si tiene conto delle disabilità che si evolvono nel corso del tempo e possono condurre la persona interessata a forme di disabilità più gravi. Si ritiene che tale riferimento debba essere mantenuto anche nella nuova definizione.


ARTICOLO 2
Definizioni

Rachele CERA

Ai fini della presente Convenzione:
per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;
per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;
per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La disposizione in oggetto contiene le definizioni dei termini rilevanti della Convenzione.
Alcune di tali definizioni hanno carattere esemplificativo (comunicazione e linguaggio) o tecnico (progettazione universale) e richiedono l’adeguamento degli Stati parti nelle prassi piuttosto che a livello legislativo.
L’ordinamento italiano è in sintonia con tali definizioni.
Al riguardo, l’unico intervento legislativo necessario in Italia concerne il riconoscimento della lingua italiana dei segni.
Ai fini di una politica efficace di autonomia e integrazione sociale delle persone disabili, sarebbe inoltre opportuno prevedere il principio della progettazione universale nell’art. 5 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, relativo ai principi generali dei diritti della persona disabile diretti alla rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale.
Le altre definizioni contenute nell’art. 2 (discriminazione fondata sulla disabilità e accomodamento ragionevole) riguardano aspetti importanti del sistema convenzionale di protezione dei disabili. La conformità alla Convenzione richiede pertanto l’adeguamento degli ordinamenti interni a tali definizioni.
Rispetto ad esse, si riscontrano alcune incongruenze nella legislazione italiana, nella quale manca la definizione di accomodamento ragionevole e non vi è piena corrispondenza con la definizione di discriminazione fondata sulla disabilità contenuta nella Convenzione.
È dunque opportuno adeguare l’ordinamento italiano alla definizione convenzionale di “discriminazione fondata sulla disabilità”. A tal fine, sarebbe necessario:
• intervenire sulla Legge n. 67 del 1 marzo 2006, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, al fine di stabilire nell’art. 2 che la mancata adozione dell’accomodamento ragionevole costituisce una forma di discriminazione. In tal modo, oltre a rendere conforme la definizione di discriminazione fondata sulla disabilità all’art. 2 della Convenzione, si garantirebbe la tutela giudiziaria prevista dalla Legge anche nelle fattispecie concernenti la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli.
• Essendo escluso il lavoro dal campo di applicazione della Legge n. 67/2006, un intervento legislativo dovrebbe essere adottato anche rispetto al Decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In particolare, tale intervento dovrebbe introdurre nel Decreto legislativo n. 216/2003 l’obbligo del datore di lavoro di adottare gli accomodamenti ragionevoli, purché tali accomodamenti non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, e qualificare il rifiuto dell’accomodamento ragionevole quale forma di discriminazione basata sulla disabilità.


ARTICOLO 3
Principi generali

Valentina DELLA FINA

I principi della presente Convenzione sono:
a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;
b) la non‐discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
f) l’accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
I principi elencati nell’art. 3 della Convenzione individuano i precetti generali cui le norme concrete devono essere ispirate e servono anche ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle norme convenzionali. L’art. 3 non stabilisce obblighi in capo alle Parti contraenti, in quanto lo scopo della norma consiste nell’affermazione dei principi su cui si basa la Convenzione. Nelle disposizioni convenzionali successive i principi generali sono declinati in termini di diritti soggettivi e obblighi per gli Stati contraenti (art. 5 e seguenti). Si tratta comunque di principi di cui il legislatore italiano deve tener conto nella fase di elaborazione della normativa sui disabili. Essi sono inoltre rilevanti per gli operatori giuridici interni.
I principi generali della Convenzione trovano una generale corrispondenza nell’ordinamento italiano, alcuni sono sanciti da norme di rango costituzionale:
• art. 2 sulla tutela dei diritti inviolabili, presupposto necessario per il rispetto della dignità intrinseca della persona disabile;
• art. 3 sul principio di non discriminazione, da cui si è sviluppata una normativa in materia che tutela le persone con disabilità (v. art. 5 della Convenzione);
• art. 31, 2 c., dedicato alla protezione dell’infanzia e della gioventù, con la previsione di favorire gli istituti necessari a tale scopo;
• artt. 37 sulla parità uomo‐donna per quanto concerne il mondo del lavoro e 51 sull’accesso alle donne agli uffici pubblici e alle cariche elettive (v. art. 6 della Convenzione).
Altri principi generali trovano riconoscimento nella Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐ quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, come modificata dalla Legge n. 162 del 21 maggio 1998 sull’assistenza e l’integrazione delle persone disabili con handicap grave, in particolare:
• il diritto all’autonomia della persona disabile e alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art. 1, lett. a);
• il diritto ad una vita indipendente che deve essere garantito anche alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale (art. 1‐ter);
• i principi dell’inserimento sociale, della promozione del superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale (art. 5 lettere i‐m, e art. 8). In materia è intervenuta anche la Legge n. 328 dell’8 gennaio 2000, Legge‐quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che, tra gli interventi di integrazione e sostegno sociale, prevede all’art. 14 i progetti individuali per le persone disabili. La Legge n. 328/2000 ha consentito peraltro di sviluppare un’abbondante normativa regionale in materia (v. art. 19 della Convenzione). Per quanto concerne la promozione dell’inserimento lavorativo delle persone disabili è stata adottata la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili (v. art. 27 della Convenzione)
Una specifica normativa disciplina inoltre l’accessibilità, sia al fine di eliminare la barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, sia per consentire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (v. art. 9 della Convenzione).
Il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il diritto di preservare la loro identità costituiscono i principi ispiratori della normativa sull’inserimento sociale e scolastico (v. art. 24 della Convenzione), sulla garanzia del minore disabile di vivere in famiglia ed evitare forme di istituzionalizzazione (v. artt. 7 e 23 della Convenzione).
Infine, il rispetto della differenza e dell’accettazione delle persone disabili come parte della diversità umana richiama il nuovo approccio culturale alla disabilità che emerge dalla Convenzione, imperniato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei disabili. A livello interno, tale principio deve tradursi in campagne di educazione (iniziando dalla scuola dell’infanzia) e di sensibilizzazione alle tematiche della disabilità e ai diritti delle persone con disabilità per far mutare l’atteggiamento culturale, del singolo individuo e della società nel suo complesso, nei loro confronti (v. art. 8 della Convenzione).


ARTICOLO 4 
Obblighi generali

Valentina DELLA FINA

1. Gli Stati parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati parti si impegnano:
a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
d) ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione di norme e linee guida;
g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili, alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.
2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.
3. Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.
5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano risulta conforme all’art. 4, par. 1, lettere e), f), g), e h).
L’obbligo di cui al par. 3 richiede:
• un intervento legislativo per il coinvolgimento delle persone con disabilità (inclusi i
minori) nei processi decisionali tramite le organizzazioni che le rappresentano. A livello interno, manca una norma di carattere generale che preveda il coinvolgimento delle associazioni dei disabili nei processi decisionali a livello centrale sul modello dell’art. 30 della Legge n. 104/1992 che riguarda le Regioni. Tale lacuna può essere colmata inserendo una disposizione nella Legge n. 104/1992 in cui si stabilisca che le associazioni delle persone con disabilità, comprese quelle che rappresentano i minori, siano consultate e coinvolte nell’attuazione della Convenzione e, più in generale, nei processi decisionali relativi alle questioni che riguardano i disabili.
Per gli ulteriori obblighi previsti nell’art. 4, par. 1, non occorre un intervento legislativo, ma è sufficiente la Legge di esecuzione:
• tenere conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi (art. 4, par. 1, lett. c): è il c.d. mainstreaming della disabilità, principio che comporta l’inserimento delle tematiche della disabilità in tutte le politiche (nazionali e regionali) che possono incidere, anche in modo indiretto, sulle persone disabili;
• assicurare che le “autorità pubbliche e le istituzioni” agiscano in conformità alla Convenzione (art. 4, par. 1, lett. d). A seguito della Legge di esecuzione n. 18 del 3 marzo 2009, la Convenzione costituisce fonte di obblighi per gli organi statali e per tutti i soggetti pubblici e privati che operano all’interno dello Stato, pertanto tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi (c.d. autorità pubbliche) sono tenute, nello svolgimento delle loro attività, a conformarsi a quanto in essa stabilito (la programmazione della RAI risulta già conforme alle norme della Convenzione, richiamata espressamente nell’art. 8 del Contratto nazionale di servizio 2007‐2009);
• promuovere la conoscenza dei diritti contenuti nella Convenzione tra i professionisti e il personale che lavora con i disabili allo scopo di migliorare l’erogazione dei servizi e fornire un’adeguata assistenza basata sui diritti riconosciuti loro a livello internazionale (art. 4, par. 1, lett. i). L’adempimento di tale obbligo non comporta l’adozione di specifiche disposizioni legislative, in quanto l’esigenza di formare il personale che opera con i disabili si può ricavare implicitamente dalla Legge n. 104/1992 (v. art. 8, 1 c., lett. e, sull’inserimento e l’integrazione sociale). La disposizione in esame non opera una distinzione tra il settore pubblico e quello privato, pertanto, al fine di dare ad essa completa attuazione, si richiede l’organizzazione di corsi ad hoc nei diversi ambiti (pubblici e privati) con i quali i disabili entrano quotidianamente in contatto (quali sanità, scuola, università, lavoro, e altri). In particolare, è necessario inserire lo studio della Convenzione nei corsi di formazione e aggiornamento già previsti per alcune categorie (v. insegnanti, assistenti sociali e altri) e promuovere la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità soprattutto tra il personale (compreso quello tecnico e ausiliario) che lavora nelle strutture sanitarie (incluse quelle che erogano prestazioni e sevizi per la riabilitazione) e tra coloro che operano nel campo dell’amministrazione della giustizia (forze di polizia, personale penitenziario) in conformità a quanto richiesto dall’art. 13, par. 2, della Convenzione.


ARTICOLO 5
Eguaglianza e non discriminazione

Rachele CERA

1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
Il divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità e l’obbligo di garantire l’eguaglianza delle persone con disabilità comporta la previsione nell’ordinamento interno di norme, preferibilmente di rango costituzionale, che vietino la discriminazione e l’adozione di normative dirette a garantire la parità di trattamento dei disabili in tutti i settori della vita pubblica e privata.
In particolare, i principi di eguaglianza e non discriminazione sono affermati:
• dall’art. 3 della Costituzione in generale;
• dall’art. 1 del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e dall’art. 2 della Legge 1 marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni con riferimento specifico alla discriminazione fondata sulla disabilità, con riferimento alle persone disabili.
Tuttavia manca nell’ordinamento italiano una specifica disposizione che qualifichi la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli come una discriminazione fondata sulla disabilità.
La conformità dell’ordinamento italiano alla disposizione convenzionale richiede, pertanto,:
• la modifica dell’art. 2 della Legge n. 67/2006, al fine di stabilire che il rifiuto dell’accomodamento ragionevole costituisce una forma di discriminazione fondata sulla disabilità. Una tale disposizione è idonea a garantire l’esigibilità dell’accomodamento ragionevole attraverso il sistema di tutela giudiziaria previsto.
• Essendo il settore del lavoro escluso dal campo di applicazione della Legge n. 67/2006, spetta al legislatore intervenire anche sul Decreto legislativo n. 216/2003 stabilendo l’obbligo del datore di lavoro di adottare gli accomodamenti ragionevoli e prevedendo che la mancata adozione della misura costituisce una forma di discriminazione.
Per quanto riguarda la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale delle persone con disabilità, la legislazione italiana che protegge e promuove i diritti delle persone con disabilità e la loro inclusione è completa, estendendosi ai settori rilevanti della vita pubblica e privata.
Il sistema di tutela giudiziaria previsto dalla Legge n. 67/2006 assicura la rimozione delle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. Ad ulteriore garanzia, si ritiene tuttavia necessaria l’istituzione, in conformità all’art. 33, par. 2 della Convenzione, di una “struttura” con funzioni di protezione, promozione e controllo del rispetto della normativa italiana in materia di disabilità e sulla corretta applicazione delle sanzioni.


ARTICOLO 6
Donne con disabilità

Valentina DELLA FINA

1. Gli Stati parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La normativa italiana a tutela delle donne e delle minori disabili appare parzialmente conforme all’art. 6 della Convenzione.
Alle donne disabili si applica, da un lato, la legislazione in materia di parità uomo‐ donna, e, dall’altro lato, la normativa sulle persone con disabilità. Le minorenni disabili sono destinatarie delle norme che tutelano le persone con disabilità, nel cui ambito sono contenute specifiche disposizioni sui minori disabili (v. artt. 7, 23 e 24 della Convenzione), e della legislazione di carattere generale che tutela tutti i minori, indipendentemente dalle condizioni personali.
Nel quadro degli ambiti normativi indicati si riscontra tuttavia l’assenza di disposizioni specifiche poste a tutela delle donne e delle minori disabili al fine di eliminare le discriminazioni multiple. L’unico riferimento alle donne disabili è contenuto nel Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 13 gennaio 2000, n. 91, relativo al Regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in cui è stabilito che sono ammessi agli incentivi i programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

La piena conformità all’art. 6 della Convenzione richiede:
• l’inserimento nella Legge n. 68/1999 di una disposizione che preveda azioni positive a favore delle donne con disabilità allo scopo di compensare le situazioni di svantaggio legate al genere e alla disabilità (“doppia discriminazione”), che si riscontrano soprattutto in ambito lavorativo.
In alternativa, potrebbe essere adottato:
• un atto normativo ad hoc, come il Disegno di legge n. 760, presentato alla Camera il 6 maggio 2008, nel corso della XVI legislatura, concernente le Azioni positive per la realizzazione dell’integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro, il quale prevede agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro, pubblici e privati, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne disabili di trovare lavoro o di ritornarvi dopo l’evento che ha prodotto la disabilità.
Al fine di assicurare l’empowerment delle donne disabili e consentire l’esercizio dei diritti fondamentali, come richiesto dall’art. 6, par. 2, della Convenzione non risulta necessario un intervento legislativo, ma occorre garantire la presenza di:
• servizi sociali e strutture sanitarie dedicate alle donne e alle minori disabili, con personale professionale adeguatamente preparato, sul modello delle strutture presenti in alcuni Paesi del Nord Europa;
• “sportelli per donne con disabilità” per fornire informazioni, orientare nel lavoro e accompagnare nei percorsi d’inserimento lavorativo.


ARTICOLO 7
Minori con disabilità

Elena VENTURA

1. Gli Stati parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.
2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.
3. Gli Stati garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale diritto.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’analisi della normativa italiana in materia di minori disabili risulta parzialmente conforme all’art. 7.
La piena conformità alla Convenzione richiede:
• una modifica alla Legge n. 328 dell’8 gennaio 2000, Legge‐quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (v. art. 14 relativo ai progetti individuali per le persone disabili) al fine di introdurre nel nostro ordinamento “la presa in carico del minore disabile” di carattere multidisciplinare e integrato;
• l’elaborazione di nuovi modelli statistici sulla disabilità (v. art. 31 della Convenzione) per consentire il reperimento di informazioni e dati statistici completi e corretti sui minori disabili (ad esempio, alla fascia di età dei minori con disabilità che va da 0 a 5 anni). In tale ambito, risulterebbe necessario un coinvolgimento della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica (CoGIS), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Decreto legislativo n. 322 del 1989 (art. 12), che è un organo collegiale indipendente chiamato a garantire il principio dell’imparzialità e della completezza dell’informazione statistica.


ARTICOLO 8
Accrescimento della consapevolezza

Giorgia FICORILLI

1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti;
(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati parti:
(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 8 della Convenzione non ha efficacia diretta in quanto si tratta di una norma che richiede a livello interno l’adozione di una serie di misure “immediate, efficaci ed adeguate” allo scopo di creare una nuova cultura sulla disabilità e di sensibilizzare la società civile. L’applicazione della disposizione in esame richiede un’opera di sensibilizzazione della società civile, attraverso l’introduzione del mainstreaming della disabilità nell’ordinamento italiano. A tal fine, tuttavia, non è necessario un intervento legislativo ad hoc, essendo sufficiente la Legge di esecuzione della Convenzione (Legge n. 18 del 3 marzo 2009).
A livello interno si segnalano due importanti iniziative che vanno in questa direzione:
• la Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio n. 96 del 28 febbraio 2003 e destinata a sensibilizzare i cittadini sui temi relativi alle barriere architettoniche, sulle azioni concrete per favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità, degli anziani e di quanti sono comunque limitati nella mobilità;
• la Giornata nazionale del Braille, istituita con Legge n. 126 del 3 agosto 2007.
A livello regionale, invece, si segnala l’iniziativa promossa dalla Regione Veneto:
• la Deliberazione Giunta regionale del Veneto n. 422 del 26 febbraio 2008 sollecita la Regione nel fare propri i principi sanciti dalla Convenzione al fine di creare una nuova cultura sulla disabilità, attraverso la costituzione di un dispositivo regionale di coordinamento (focus point) incaricato di facilitare e di monitorare l’applicazione della Convenzione nei differenti settori dell’amministrazione, nelle politiche,nelle legislazioni, programmi ed azioni regionali.
La piena conformità all’art. 8 della Convenzione richiede di incrementare ulteriormente tali iniziative.


ARTICOLO 9
Accessibilità

Silvana MOSCATELLI

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati parti inoltre adottano misure adeguate per:
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico verificarne l’applicazione;
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
(h) promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La normativa italiana, nel complesso, è conforme all’art. 9 della Convenzione.
Se la legislazione esaminata prevede forme di tutela e agevolazioni per le persone con disabilità, manca tuttavia la previsione di un sistema sanzionatorio e di monitoraggio per assicurare una concreta attuazione di tale normativa, soprattutto per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un primo passo è stato mosso con l’adozione Decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009, Disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione del Regolamento (CE) 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Tale Decreto mira all’effettivo rispetto delle disposizioni a tutela degli utenti disabili del trasporto aereo.
Si rileva inoltre che non esiste alcuna norma che preveda:
• l’obbligo di fornire una formazione adeguata ai soggetti interessati ai problemi legati all’accessibilità con cui si confrontano le persone disabili (art. 9, par. 2, lett. c);
• forme di assistenza alle persone con disabilità ai sensi del par. 2, lettere d) ed e) dell’art. 9 in cui è indicato il ricorso al linguaggio Braille, l’utilizzo di animali, servizi di mediazione, guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità ad edifici ed altre strutture aperte al pubblico. La normativa esaminata si concentra infatti sull’abbattimento delle barriere architettoniche ed informatiche e non anche sul superamento di quelle comunicative.
Per tali ragioni, al fine di prevedere precipue forme di assistenza (come interpreti dei segni o guide o la possibilità di rilascio di documenti in formati alternativi) dirette alle persone con disabilità negli edifici aperti al pubblico, sarebbe utile l’elaborazione di linee guide per la pubblica amministrazione, sviluppate sul modello del Decreto del Ministero per i beni e attività culturali del 28 marzo 2008, Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.


ARTICOLO 10
Diritto alla vita

Silvana MOSCATELLI

Gli Stati parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano è conforme all’art. 10. La tutela del diritto alla vita dei disabili si ricava implicitamente dalle disposizioni costituzionali (artt. 2, 27, 32) e da una serie di atti normativi che, anche se non in modo espresso, proteggono tale diritto.
La tutela del diritto alla vita apre alla considerazione di profili relativi a tematiche che sono proprie della riflessione etica, come quelle relative al contemperamento del diritto della donna di decidere di interrompere la gravidanza e il diritto alla vita del nascituro e che si concentrano sui caratteri definitori e sui limiti temporali, iniziali e finali, della vita umana.


ARTICOLO 11
Situazioni a rischio ed emergenze umanitarie

Valeria EBOLI

Gli Stati parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La valutazione della conformità dell’ordinamento italiano alla norma in oggetto deve essere fatta scindendo i vari contenuti della norma, che si riferisce a una pluralità di circostanze e situazioni eccezionali:
• in riferimento alla tutela delle persone con disabilità in situazioni di conflitto armato, l’ordinamento italiano appare conforme, sotto il profilo sostanziale, alle norme di diritto internazionale umanitario;
• per quanto concerne le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali, la normativa rilevante è quella delle situazioni di rischio. La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, non prevede disposizioni in merito alle persone con disabilità, pertanto sarebbe opportuno colmare tale lacuna normativa introducendo nella Legge n. 225/1992 specifiche misure da porre in essere per tutelare i disabili nelle varie tipologie di emergenza, tenendo in considerazione tutte le categorie di disabilità.


ARTICOLO 12
Uguale riconoscimento davanti alla legge

Valeria EBOLI

1. Gli Stati parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati parti assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La normativa italiana sull’eguale riconoscimento dinanzi alla legge dei soggetti disabili risulta conforme all’art. 12:
• la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali, ha profondamente innovato la disciplina della tutela dei soggetti incapaci nell’ordinamento giuridico italiano, inserendo nel titolo XII, libro I, del Codice civile, un nuovo capo I, intitolato “Dell’Amministrazione di sostegno. L’introduzione dell’istituto dell’amministratore di sostegno rende conforme l’ordinamento italiano a quanto previsto dalla disposizione convenzionale, in quanto l’intrusione nella sfera giuridica della persona con disabilità, per quanto motivata da un’esigenza di tutela, è effettuata nella minore misura possibile.


ARTICOLO 13
Accesso alla giustizia

Valeria EBOLI

1. Gli Stati parti garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivo accesso delle persone disabilità alla giustizia, gli Stati parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell’amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La normativa italiana presenta alcuni aspetti di conformità alla norma in esame, ma su specifici ambiti sono state rilevate lacune.
Per quanto attiene all’accesso alla giustizia, alle persone disabili è riconosciuta la tutela giurisdizionale:
• la Legge n. 67 del 1 marzo 2006, Misure per la tutela giudiziaria delle persone vittime di discriminazioni, ha istituito una tutela giudiziaria a favore dei disabili che garantisce loro un sistema di accesso celere e agevolato nelle procedure. Tale sistema è peraltro esteso alle associazioni e agli enti rappresentativi delle persone con disabilità individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2007.
Una piena conformità all’art. 13 della Convenzione richiede un intervento legislativo sui Codici di procedura penale e civile diretto ad introdurre disposizioni procedurali che, nei processi, tutelino meglio le persone con disabilità.
In particolare, sarebbe opportuno:
• modificare l’art. 119 Codice di procedura penale (c.p.p.) in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 341/1999 che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo tale articolo nella parte in cui non prevede che “l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa”; l’art. 119 c.p.p. dovrebbe includere tra le persone aventi diritto all’assistenza ogni persona con disabilità e non soltanto il “sordo, muto e sordomuto”;
• introdurre nel c.p.p. una norma di carattere generale che preveda il diritto della persona con disabilità ad essere assistita in tutti i casi in cui ne necessita, o prevedere tale diritto negli artt. 141‐143 c.p.p. relativi alle dichiarazioni delle parti ed alla nomina dell’interprete;
• estendere l’ambito di applicazione dell’art. 124 Codice procedura civile, che contiene norme particolari per l’interrogazione del "sordo e del muto”, alle persone con altre tipologie di disabilità al fine di fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità anche nel processo civile.


ARTICOLO 14
Libertà e sicurezza della persona

Valeria EBOLI

1. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
2. Gli Stati parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
Per quanto concerne l’art. 14, occorre valutare la conformità dell’ordinamento italiano rispetto ai due diversi aspetti che formano oggetto della disposizione convenzionale:
• per il primo aspetto, che attiene al divieto di limitare la libertà personale per il solo fatto della disabilità, l’ordinamento italiano è conforme. La tutela è garantita da norme di rango costituzionale (art. 13 Cost. che sancisce in termini assoluti il diritto alla libertà personale) e dalle disposizioni contenute nei Codici penale e di procedura penale che predispongono forme di protezione relativamente alla privazione di libertà. E’ rilevante anche l’art. 32 Cost. che dispone la riserva di legge relativamente alla sottoposizione a trattamento sanitario, da cui si desume che il ricovero dei disabili in istituti di cura per essere legittimo debba avvenire nel rispetto delle garanzie anche procedurali previste dalla legge.
• Quanto al secondo aspetto, concernente le persone disabili detenute, si rileva che non esiste una normativa specifica in materia. Sarebbe opportuno un intervento legislativo sulla Legge n. 354 del 26 luglio 1975, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, diretto a garantire una migliore tutela dei detenuti affetti da diversi tipi di disabilità attraverso la previsione di accomodamenti ragionevoli in conformità all’art. 14 della Convenzione.


ARTICOLO 15
Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Ilja Richard PAVONE

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano non è conforme all’art. 15, par. 1, della Convenzione in quanto manca a livello interno l’esplicita previsione del reato di tortura. Tale lacuna normativa dovrebbe essere colmata:
• inserendo la previsione del reato di tortura e della sua sanzione nel Codice penale. Tale intervento legislativo si rende necessario in adempimento agli obblighi internazionali pattizi che l’Italia ha assunto ratificando altri trattati sui diritti umani che prevedono il divieto di tortura (il Patto sui diritti civili e politici del 1966 e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987)e ne forniscono anche la definizione (la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti del 1984).
L’ordinamento italiano risulta conforme, invece, al par. 1, art. 15, della Convenzione, che introduce il principio del consenso informato del disabile a sperimentazioni cliniche. L’atto di riferimento è la Legge n. 180 del 13 maggio 1978, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, confluita successivamente nella Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, Istituzione del servizio sanitario nazionale, ai sensi della quale il paziente deve essere coinvolto nel processo decisionale e deve essere messo in condizione di esprimere il proprio consenso al trattamento.

ARTICOLO 16
Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

Ilja Richard PAVONE

1. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
2. Gli Stati parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.
5. Gli Stati parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano risulta parzialmente conforme all’art. 16. In particolare:
• in materia di maltrattamenti il Decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, prevede, con riferimento al reato di stalking, un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una persona con disabilità;
• in tema di violenze sessuali la legislazione in materia non contiene un espresso riferimento alla condizione di “disabilità”, pertanto dovrebbero essere adottate misure legislative ad hoc che tutelino i disabili contro forme di violenza sessuale. Va in questa direzione il disegno di legge n. 2169, Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione, presentato alla Camera dei deputati il 25 gennaio 2007. Il disegno di legge è volto appunto a prevenire e a contrastare le violenze perpetrate in ambito familiare, maturate sulla base di discriminazioni di genere e di prevaricazioni nei confronti dei soggetti più deboli, quali i minori, gli anziani e i disabili.


ARTICOLO 17
Protezione dell’integrità della persona

Giorgia FICORILLI

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base dell’eguaglianza con gli altri.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano risulta conforme all’art. 17 della Convenzione. Il diritto all’integrità fisica e mentale è infatti in stretta correlazione con il diritto alla vita e il diritto alla salute, pertanto è tutelato indirettamente dalla legislazione inerente a tali diritti.
Al fine di tutelare in modo più efficace tale diritto sarebbe tuttavia opportuno apportare le seguenti modifiche al Codice penale:
• introdurre tra le circostanze aggravanti relative ai diritti contro la personalità individuale, previste dall’art. 600sexies, la fattispecie in cui il fatto sia commesso “in danno di persona con disabilità”;
• sostituire nell’art. 591, primo comma (abbandono di persone minori o incapaci) l’espressione “persona incapace, per malattia di mente o di corpo” con “persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale”, e nell’art. 609bis, secondo comma (violenza sessuale), l’espressione “delle condizioni di inferiorità fisica o psichica” con “delle condizioni di disabilità fisica psichica o sensoriale”.


ARTICOLO 18
Libertà di movimento e cittadinanza

Rachele CERA

1. Gli Stati parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:
(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
(b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;
(c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;
(d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.
2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano è conforme alla disposizione convenzionale in materia di libertà di movimento e cittadinanza delle persone con disabilità.
La libertà di movimento è riconosciuta dall’art. 16 della Costituzione su base di eguaglianza a tutti i cittadini italiani.
La normativa italiana adottata in attuazione del precetto costituzionale non preclude ai cittadini disabili la capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione.
Nessuna discriminazione o restrizione nei confronti delle persone con disabilità è prevista in materia di acquisto della cittadinanza.
La normativa italiana sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale è particolarmente avanzata in materia di assistenza sanitaria e sociale, prevedendo l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Inoltre, i diritti fondamentali della persona umana (tra i quali la Corte costituzionale ha incluso anche il diritto alla salute) sono riconosciuti a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla regolarità o meno dell’ingresso.


ARTICOLO 19
Vita indipendente ed inclusione nella società

Valentina ZAMBRANO

Gli Stati parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
È possibile affermare che la legislazione italiana (tanto a livello nazionale che regionale) è conforme al dettato convenzionale, sia in termini di inclusione nella società che in termini di aiuti indirizzati a favorire tale inclusione.
Tuttavia, per dare piena attuazione alla norma convenzionale si suggeriscono le seguenti attività di adattamento:
• adozione di misure specificatamente indirizzate a favorire la scelta da parte dei disabili
del luogo della propria residenza e delle persone con cui vivere. In tale senso, sarebbe
opportuno modificare la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, inserendo l’esplicito riconoscimento del diritto delle persone con disabilità di scegliere la propria residenza e le persone con cui vivere;
• introduzione del riferimento esplicito al diritto delle persone disabili di scegliere la propria residenza e le persone con cui vivere nell’art. 14 della Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, dedicato specificatamente ai progetti individuali per le persone disabili;
• estensione a livello nazionale delle esperienze regionali più avanzate (si veda l’esempio del Veneto). Sebbene le Regioni abbiano moltiplicato gli interventi volti a favorire la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità (nonché tendenti a migliorare la qualità della vita dell’intera famiglia in cui vivono persone disabili), detti interventi non hanno un carattere omogeneo su tutto il territorio nazionale. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito attraverso le attività dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità, istituito dalla Legge n. 18/2009, tra i cui compiti rientra quello di predisporre un programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.


ARTICOLO 20
Mobilità personale

Valentina ZAMBRANO

Gli Stati parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:
(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
(b) agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
(c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La normativa nazionale è conforme al dettato convenzionale in relazione all’obiettivo di facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti. Essa agevola inoltre l’ accesso da parte delle persone disabili ad ausilii, tecnologie e forme di assistenza alla mobilità a costi accessibili, attraverso le agevolazioni fiscali e i contributi economici previsti a tale scopo, nonché l’attenzione rivolta allo sviluppo dei servizi di assistenza (personale, domiciliare, e altri) e al miglioramento dei trasporti (sia pubblici che privati).
Tale conformità, però, non è rilevabile relativamente ad altri obiettivi. A tal fine, si ritengono opportuni i seguenti interventi legislativi:
• l’adozione di interventi legislativi che, in conformità alla lett. d) dell’art. 20,
prevedano interventi diretti a incoraggiare i produttori di ausili tecnici per le persone con disabilità a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità di queste ultime. Ciò favorirebbe lo sviluppo di politiche sociali e di servizi sempre più orientati alla “domanda” e, quindi, alla soddisfazione delle esigenze dei fruitori di detti servizi (ossia le persone con disabilità). Un intervento in tal senso permetterebbe di dare maggior impulso, non solo al diritto alla mobilità personale e alla possibilità per le persone con disabilità di sceglierne i modi ed i tempi, ma anche all’affermazione del più generale diritto alla vita indipendente e all’inclusione nella società;
• nell’ottica di favorire e supportare l’autonomia e l’indipendenza (anche nella mobilità) delle persone con disabilità, andrebbe modificata la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), che ha istituito il Fondo per la mobilità dei disabili affinché le risorse di cui questo dispone non siano rivolte esclusivamente alla realizzazione di carrozze ferroviarie ad essi specificatamente dedicate, ma anche ad interventi volti alla piena accessibilità dei disabili al trasporto pubblico in condizioni di pari opportunità con gli altri utenti soprattutto nelle aree economicamente più svantaggiate (così da incentivare il superamento del divario esistente tra le Regioni);
• si dovrebbero adottare misure legislative integrative della Legge n. 37 del 14 febbraio 1974, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico, come modificata dalla Legge n. 60/2006, così da non limitare l’ausilio di animali addestrati ai disabili sensoriali e da estenderlo anche alle persone con disabilità motoria.


ARTICOLO 21
Libertà di espressione e opinione e di accesso all’informazione

Rachele CERA

Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall’articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:
(a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
(b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La normativa italiana in materia di libertà di espressione e opinione è parzialmente conforme all’art. 21 della Convenzione.
Riconosciuta nella Costituzione a tutti cittadini (art. 21), il godimento della libertà di espressione e di accesso all’informazione delle persone con disabilità è assicurato dagli atti normativi adottati nei settori rilevanti.

In particolare, nel settore pubblico, l’accesso alle informazioni destinate al pubblico è garantito:
• dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, che stabilisce i principi e gli obblighi di accessibilità dei siti e dei servizi informatici della pubblica amministrazione e degli enti privati gestori di servizi pubblici, prevede contribuiti pubblici per i soggetti privati che richiedono forniture di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo di lavoratori disabili e impone l’accessibilità degli strumenti didattici e formativi per gli alunni disabili;
• dal Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, Testo unico della Radiotelevisione e da altri provvedimenti relativi alla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, che stabiliscono per la RAI obblighi sulla diffusione di programmi radiotelevisivi accessibili da parte delle persone con disabilità sensoriali.
La normativa concernente il settore pubblico risulta tuttavia lacunosa in materia di superamento delle barriere comunicative nell’ambito delle attività ufficiali. La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, contengono specifiche disposizioni in materia di svolgimento delle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, consentendo alle persone con disabilità di utilizzare gli ausili necessari e di usufruire di tempi aggiuntivi eventualmente necessari.
Ai fini della conformità alla Convenzione è tuttavia opportuno:
• adottare atti di indirizzo o linee‐guida destinate alle autorità pubbliche (sul modello del Decreto ministeriale del 28 marzo 2008, Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale) che prevedano la predisposizione di documentazione ufficiale e di atti amministrativi in caratteri Braille e in altri formati accessibili, nonché la fornitura di forme di assistenza al pubblico idonee alle esigenze delle persone con disabilità;
• adottare un intervento legislativo che riconosce e promuove la lingua italiana dei segni, al fine di garantirne il suo utilizzo nelle attività ufficiali da parte delle persone con disabilità uditive;
• introdurre nei Codici di procedura penale e di procedura civile gli accomodamenti procedurali, previsti dall’art. 13 della Convenzione, affinché sia garantita la piena partecipazione delle persone disabili ai procedimenti giudiziari attraverso il ricorso alle forme di comunicazione di loro scelta (sulle modiche necessarie, v. art. 13 della Convenzione).
Per quanto concerne il settore privato, nell’ordinamento italiano sono previste forme di attuazione conforme dell’obbligo convenzionale di promuovere e incentivare l’accessibilità dell’informazione e della comunicazione da parte degli enti privati e dei mass media.
A tale riguardo sono rilevanti:
• il meccanismo previsto dalla Legge n. 4/2004 che promuove l’utilizzo dei requisiti di accessibilità dei siti Internet da parte di soggetti privati;
• gli incentivi finanziari previsti in materia di editoria per non vedenti e ipovedenti dal Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 18 dicembre 2007, Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.
In un’ottica di programmazione di lungo termine degli interventi pubblici in materia, sistemi di promozione dell’accessibilità delle informazioni di questo tipo potrebbero essere applicati anche in altri settori, come quello radiotelevisivo privato. In materia, si rileva che in Italia non è stata ancora data attuazione alla Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale stabilisce obblighi di accessibilità sia per i servizi radiotelevisivi tradizionali sia per quelli pay‐per‐view.


ARTICOLO 22
Rispetto della vita privata

Valentina DELLA FINA

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o della propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
2. Gli Stati parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La normativa italiana in materia di rispetto della vita privata risulta conforme a quanto richiesto dall’art. 22 della Convenzione.
Nell’ordinamento italiano, il diritto al rispetto della vita privata riceve infatti una tutela da norme di rango costituzionale, sulla base del combinato disposto di alcune disposizioni (artt. 2, 13, 14, 15 e 21 Cost.), mentre il diritto alla riservatezza, anche se non è espressamente menzionato nella Costituzione, è stato fatto rientrare tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.
La lesione dei diritti della personalità da parte di altri privati è sanzionata dal Codice penale:
• che punisce i “delitti contro la persona”, tra cui vi rientrano: il reato d’ingiuria e di diffamazione (a tutela dell’onore e della reputazione), le violazioni del domicilio, le interferenze illecite nella vita privata e le violazioni della corrispondenza (v. artt. 594 sull’ingiuria, 595 sulla diffamazione, 596bis relativo alla diffamazione col mezzo della stampa, 598 sulle offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, 368 sulla calunnia, 614‐615quinquies relativi ai delitti contro l’inviolabilità del domicilio che comprendono anche i reati contro i sistemi informatici o telematici, 616‐623bis sull’inviolabilità dei segreti, 684 sulla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, 734bis sulla divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).
In base all’art. 36, 1 c., della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, per i delitti non colposi contro la persona di cui al Titolo XII del libro secondo del Codice penale (artt. 575‐ 623bis), qualora l’offeso sia una persona disabile la pena è aumentata da un terzo alla metà. Il 2 c. consente per i procedimenti penali relativi ai reati di cui al 1 c. la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona disabile o un suo familiare.
Rilevano inoltre alcune norme del Codice civile, quale l’art. 10 sull’abuso dell’immagine altrui, e l’art. 2043 che riconosce un diritto al risarcimento e, se possibile, alla reintegrazione in forma specifica a chiunque, disabile e non, abbia subito un danno ingiusto. Mentre la giurisprudenza ha elaborato il c.d. danno alla vita di relazione.
Non si evidenziano interventi legislativi per colmare lacune, emerge piuttosto l’esigenza di garantire il rispetto della normativa esistente soprattutto nei casi in cui le persone con disabilità vivano al di fuori dei contesti familiari, in strutture comunitarie dove il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla riservatezza possono essere più facilmente violati. Per queste ipotesi, si dovrebbe intervenire non tramite strumenti legislativi nuovi, ma con un’adeguata formazione del personale (anche tecnico e ausiliario) quotidianamente in contatto con le persone disabili, il quale deve essere educato al rispetto dei diritti umani fondamentali dei disabili, in conformità a quanto richiesto dall’art. 4, par. 1, lett. i), della Convenzione.


ARTICOLO 23
Rispetto del domicilio e della famiglia

Valentina DELLA FINA

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone ne con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi ei e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età,alle lle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.
2. Gli Stati parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela,di di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione ne nazionale; in ogni caso l’interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o entrambi i genitori.
5 . Gli Stati parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un contesto familiare.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
Nel valutare la normativa italiana in rapporto agli obblighi di cui all’art. 23 della Convenzione occorre distinguere i diversi ambiti disciplinati dalla disposizione convenzionale.
Per quanto concerne il matrimonio e la famiglia, la normativa italiana risulta conforme all’art. 23, par. 1, poiché nel nostro ordinamento è garantito ai disabili il diritto di contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia, di conservare la propria fertilità a fini di procreazione.
Riguardo al diritto delle persone disabilità di decidere in modo responsabile e libero il numero dei figli, si tratta di una scelta personale che è rimessa al singolo individuo e che non è disciplinata dalla legge. Nell’ordinamento italiano tale diritto è dunque garantito.
Relativamente al diritto del disabile di avere accesso alle informazioni in materia di pianificazione familiare e di procreazione e di fornire i mezzi necessari per esercitare i diritti connessi alla genitorialità (art. 23, par. 1, lett. b, della Convenzione), si dovrebbe intervenire a livello regionale per fornire un’adeguata rete di servizi socio‐sanitari in grado di seguire la persona con disabilità nella scelta di diventare genitori, funzione che in Italia è assolta per lo più dai consultori familiari, disciplinati dalla Legge n. 405 del 29 luglio 1975, Istituzione dei consultori familiari. I consultori familiari dovrebbero:
• erogare servizi alle persone disabili, tramite personale professionale adeguamente preparato alle tematiche della disabilità;
• essere ubicati in strutture conformi ai criteri dell’accessibilità architettonica;
• avere apparecchiature adeguate alle esigenze delle persone con disabilità.
La normativa italiana è conforme all’art. 23, par. 2, in quanto non preclude ai disabili l’applicazione degli istituti della tutela, curatela, custodia, adozione e affidamento di minori ai disabili. Nell’affidamento e adozione del minore, la disabilità può rilevare quando impedisce alla persona di prendersi cura morale e materiale del minore (soprattutto nel caso di gravi disabilità fisiche o intellettive), ma non costituisce un elemento per escludere un giudizio di inidoneità ad adottare (v. sentenza Corte d’appello di Ancona, sez. minori, 7 giugno 1991). Per quanto concerne l’istituto della tutela e della curatela solo una disabilità psichica o intellettiva impedisce l’applicazione di tali istituti, in quanto le funzioni che il Codice civile riserva al tutore e al curatore risultano incompatibili con una condizione d’infermità mentale.
L’ordinamento italiano risulta conforme anche all’art. 23, parr. 3, 4 e 5 della Convenzione, per quanto concerne il diritto del minore disabile di vivere in famiglia e di non essere separato dai genitori. In attuazione degli artt. 29, 30, e 31 Cost., si è sviluppata una normativa che tutela le famiglie in situazione di disagio economico‐sociale, comprese quelle in cui almeno un componente è disabile. In tale ambito si collocano le norme contenute nella Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, finalizzate a garantire al minore la permanenza nel nucleo familiare, e nella Legge n. 328 del 8 novembre 2000, Legge‐quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per quanto concerne gli interventi di carattere socio‐economico destinati alle famiglie in cui vive un minore disabile. Sul piano degli interventi e dei servizi sociali destinati alle famiglie che ospitano un minore disabile, l’attuazione della Legge n. 328/2000 a livello regionale presenta tuttavia disomogeneità quanto ai servizi di sostegno ai nuclei familiari. A seguito della riforma costituzionale che affida allo Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, 2 c., lett. m, Cost.) risulterebbe necessario un intervento del legislatore nazionale per definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali al fine di rendere omogenei i servizi di sostegno alle famiglie in cui vive un disabile.
Il nostro ordinamento risulta conforme per quanto concerne il rispetto del domicilio che riceve una protezione costituzionale e una tutela a livello penale. Si tratta di un diritto umano fondamentale che è garantito a tutti gli individui, indipendentemente dalle condizioni personali. Il nostro ordinamento garantisce una tutela del domicilio sufficientemente estesa, che include gli spazi in cui l’individuo, anche disabile, sviluppa la propria vita privata e familiare (v. sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2002).


ARTICOLO 24
Istruzione

Luigino MANCA

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
(c) a mettere le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.
2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati parti dovranno assicurare che:
(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla base della disabilità;
(b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono;
(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;
(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.
3. Gli Stati parti devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all’istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:
(a) agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all’orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;
(b) agevolare l’apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità dei non udenti;
(c) assicurare che l’istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l’individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.
4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell’istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione post‐secondaria generale, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell’eguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
Il diritto all’istruzione del disabile trova pieno riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale, amministrativa e ordinaria.
Il legislatore ha apprestato un’adeguata tutela del disabile sotto molteplici profili, corrispondenti a quelli previsti dall’art. 24 della Convenzione.
Tuttavia si rileva la necessità di prestare maggiore attenzione alla formazione dei docenti. In questo ambito è opportuno emanare una disposizione che preveda la formazione obbligatoria dei docenti curriculari.


ARTICOLO 25
Salute

Ilja Richard PAVONE

Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati parti devono:
(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l’adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
Nel valutare la conformità dell’ordinamento italiano all’art. 25 della Convenzione, si può affermare che i principi in esso contenuti trovano una generale corrispondenza a livello nazionale.
Il principio di non discriminazione nell’assistenza sanitaria si ricava implicitamente dalle disposizioni costituzionali. In particolare gli artt. 3 e 32 Cost., nel sancire rispettivamente il principio di uguaglianza e la tutela della salute come ”diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, di fatto obbligano lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute.
Inoltre, dal quadro normativo italiano emerge che lo Stato deve assicurare ai disabili i servizi sanitari di cui necessitano proprio in ragione delle loro disabilità, come richiesto all’art. 25, lett. b), della Convenzione.


ARTICOLO 26
Abilitazione e riabilitazione

Ilja Richard PAVONE

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
(b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.
2. Gli Stati parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’abilitazione e la riabilitazione delle persone con disabilità è prevista in Italia nei seguenti atti legislativi:
• Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
• Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
• Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Tali atti normativi garantiscono l’integrazione socio‐sanitaria nella conduzione del progetto terapeutico individuale.
Ulteriori sviluppi in materia sono previsti nell’ambito delle attività del Tavolo di lavoro sugli interventi sanitari e di riabilitazione in favore delle persone con disabilità presso il Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione della presa in carico globale della persona disabile, quale modello complessivo e multidisciplinare della riabilitazione diretto all’inserimento e alla partecipazione della persona disabile in tutti gli ambiti della vita.


ARTICOLO 27
Lavoro e occupazione

Luigino MANCA

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:
(a) proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;
(c) assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
(d) permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
(e) promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
(f) promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio;
(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;
(j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’accesso al lavoro del disabile è oggetto di specifica tutela nell’ordinamento interno. La Legge n. 68 del 12 marzo 1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, ha dato, sotto questo profilo, un contributo fondamentale, in quanto nel garantire «la persona giusta al posto giusto», ha dato risalto al ruolo che il disabile può svolgere all’interno della società. Ciò appare in sintonia con quanto previsto nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Tuttavia, la piena conformità all’art. 27 della Convenzione richiede:
• l’adozione di disposizioni a tutela dell’accesso al lavoro delle donne disabili le quali
sono sottoposte ad una “doppia discriminazione”, come rilevato dallo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il 12 luglio 2006 nella terza relazione presentata al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 68/1999, riferita agli anni 2004‐2005;
La norma in esame prevede anche l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli a favore dei disabili specificatamente nei luoghi di lavoro. Un obbligo generale di assicurare soluzioni ragionevoli ai disabili è invece previsto dall’art. 5, par. 3, della Convenzione.
Si ritiene pertanto opportuno un intervento legislativo al riguardo, considerando, tra l’altro, che il Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 relativo all’Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che a sua volta include l’obbligo degli accomodamenti ragionevoli, non prevede esplicitamente siffatto obbligo.
A tal fine, si dovrebbe intervenire sul Decreto legislativo n. 216/2003 affinché:
• sia previsto l’obbligo del datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli, purché tali accomodamenti non impongano un onore sproporzionato o eccessivo;
• il rifiuto dell’accomodamento ragionevole sia qualificato quale forma di discriminazione fondata sulla disabilità.


ARTICOLO 28
Adeguati livelli di vita e protezione sociale

Valentina ZAMBRANO

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;
(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La legislazione nazionale è conforme al dettato convenzionale per ciò che concerne gli aspetti essenziali della garanzia alle persone con disabilità di adeguate condizioni di vita.
La conformità all’art. 28 della Convenzione richiede, tuttavia, di colmare alcune lacune.
• Il legislatore dovrebbe moltiplicare gli interventi volti a garantire alle persone disabili la parità di accesso e a costi ridotti ai servizi idrici, energetici, e altri. Sarebbe quindi, opportuno che le agevolazioni previste dal Decreto del 28 dicembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico concernenti i servizi di energia elettrica siano confermate ed estese anche ai servizi idrici.
• Dovrebbero essere sviluppate le misure specificatamente dedicate all’accesso delle donne e delle minori con disabilità ai programmi di protezione sociale. A tale riguardo si rileva che uno degli obiettivi che si pone il Tavolo di lavoro sugli interventi sanitari e di riabilitazione in favore delle persone con disabilità (istituito il 5 novembre 2008 presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) è presentare proposte tendenti ad analizzare la condizione delle donne con disabilità relativamente all'accesso ai servizi sanitari ad esse dedicati e ad elaborare politiche, azioni e procedure per la rimozione degli ostacoli che sono alla base della condizione di discriminazione multipla di cui sono vittime.
• Sarebbe opportuno inserire nella legislazione nazionale il concetto di “presa in carico” delle persone con disabilità. E’ da notare che il Tavolo di lavoro sugli interventi sanitari e di riabilitazione in favore delle persone con disabilità ha anche il compito di formulare proposte in relazione alla definizione di un concetto unico di disabilità che inglobi le attuali categorie giuridiche di invalidità e disabilità, introducendo il concetto di presa in carico integrata, sanitaria e sociale, della persona disabile. Inoltre, il medesimo Tavolo pone tra le proprie finalità quella di proporre un testo normativo unico sui benefici e le prestazioni, sui requisiti e sui criteri di riferimento per accedervi, a valere per l’intero territorio nazionale, considerando i seguenti principi: semplificazione delle procedure, equità d'accesso, priorità d'intervento per le condizioni di gravità della disabilita, condizioni socio‐ economiche.
• Risulta importante che lo Stato determini i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS, peraltro previsti dalla Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), così da uniformare le prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale.


ARTICOLO 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica

Rachele CERA

Gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l’altro:
(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;
(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
I diritti politici sono riconosciuti alle persone con disabilità in norme di rango costituzionale, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, 3, 13, 48, 49 e 51 della Costituzione. Alla luce di tali precetti costituzionali, nessuna discriminazione è prevista nei confronti delle persone con disabilità rispetto all’attribuzione della capacità elettorale attiva e passiva.
La normativa italiana garantisce l’esercizio di tali diritti da parte delle persone disabili su base di eguaglianza con gli altri individui.
In particolare, in materia di diritto di elettorato attivo:
• la Legge n. 15 del 15 gennaio 1991, Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti, contiene disposizioni sull’accessibilità della votazione degli elettori non deambulanti;
• la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ha stabilito l’obbligo dei comuni in cui si svolgono le elezioni di organizzare un servizio di trasporto per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del proprio seggio elettorale;
• la Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto‐legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, prevede il voto a domicilio per gli elettori affetti da grave infermità tale da impedirne l’allontanamento dalla propria abitazione perché dipendenti in modo continuativo da apparecchiature elettromedicali;
• misure sull’accessibilità delle informazioni elettorali sono state adottate nel corso delle elezioni politiche del 2008, al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriali di compiere una scelta elettorale autonoma e consapevole.
Si rileva tuttavia che la disposizione convenzionale prevede l’obbligo degli Stati di proteggere la libertà e la segretezza del voto della persona con disabilità, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausilii appropriati. La possibilità della persona con disabilità di farsi assistere su richiesta da una persona a sua scelta costituisce un’opzione, a cui deve comunque prevalere il diritto della persona disabile di esercitare autonomamente il proprio diritto di voto.
Alla luce di tale previsione, le modalità di voto previste nell’ordinamento italiano per le persone disabili non sono pienamente conformi alla disposizione convenzionale. Il voto assistito costituisce in Italia la principale modalità di espressione del voto da parte delle persone con disabilità. Tale modalità tuttavia non assicura a pieno la libertà e la segretezza del voto. Il voto domiciliare, che sembra garantire tali principi, è invece limitato ad una minoranza di elettori impossibilitati a raggiungere i seggi.
Considerato che l’art. 29 della Convenzione non esclude il ricorso al voto assistito, il legislatore nazionale potrà valutare dopo la ratifica l’opportunità di adottare modalità alternative di voto già utilizzate in altri paesi, come il voto per corrispondenza, il voto tramite Internet o l’utilizzo di schede elettorali tattili per i non vedenti.
Si rileva inoltre che in Parlamento sono all’esame alcune proposte di legge sulla modifica dell’art. 1 della Legge n. 22/2006, dirette ad estendere il diritto di voto a domicilio ad altre categorie di elettori disabili.
Con riferimento al diritto di elettorato passivo, la normativa italiana non discrimina le persone disabili in materia di accesso alle candidature, stabilendo principalmente la cittadinanza e l’età come requisiti necessari all’attribuzione della capacità elettorale passiva.
L’ordinamento italiano non prevede misure dirette a promuovere la pari opportunità delle persone disabili nell’accesso alle cariche elettive. In una prospettiva de jure condendo, potranno essere adottate misure volte ad incentivare la partecipazione delle persone con disabilità alle competizioni elettorali.
Infine, per quanto riguarda la partecipazione alla condotta degli affari pubblici, la Legge n. 104/1992 prevede all’art. 30 che le regioni adottano forme di consultazione dei cittadini interessati (e quindi anche dei disabili) per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata. Mancano tuttavia nell’ordinamento italiano norme che stabiliscono il coinvolgimento delle persone disabili nei processi decisionali nazionali relativi alle questioni che li riguardano, come tra l’altro previsto dall’obbligo generale ex art. 4, par. 3, della Convenzione. Sarebbe pertanto opportuno introdurre nella Legge n. 104/1992 una disposizione che preveda, a livello centrale, la consultazione e la partecipazione delle persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità.


ARTICOLO 30
Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

Luigino MANCA

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
(a) godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità al diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.
4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.
5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati parti prenderanno misure appropriate per:
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
(d) assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;
(e) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
Il quadro normativo interno appare conforme alla disposizione convenzionale.
Tuttavia, si segnala che non è stata ancora adottata, nell’ambito delle politiche volte a favorire la piena integrazione dei non udenti, una legge con la quale si riconosce la lingua italiana dei segni.


ARTICOLO 31
Statistiche e raccolta dati

Rosita FORASTIERO

1. Gli Stati parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La valutazione dell’ordinamento italiano conduce a rilevare una conformità soltanto parziale.
Al fine di dare piena attuazione all’art. 31 è necessario:
• introdurre nella Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, una disposizione che favorisca la raccolta di dati e statistiche basata su un nuovo concetto di disabilità, che tenga conto della Classificazione ICF elaborata dall’OMS nel 2001 e ne favorisca la piena attuazione su tutto il territorio nazionale (v. anche art. 1);
• nella medesima disposizione è opportuno introdurre gli aggiustamenti che consentano di pervenire: a) ad un maggior utilizzo delle informazioni derivanti dalle certificazioni sulla disabilità di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992; b) all’inclusione nelle statistiche e nella raccolta dati di tutte le categorie attualmente escluse, in particolare i minori al di sotto dei sei anni d’età, i disabili mentali e le persone con disabilità ricoverate in strutture ad hoc.
Tale intervento legislativo deve essere finalizzato, da un lato, a prevedere indagini statistiche relative all’applicazione del principio di non discriminazione, alle pari opportunità, all’accessibilità, all’inclusione sociale dei disabili e, dall’altro lato, deve essere idoneo a trovare indicatori comuni per ottenere dati comparabili a livello internazionale.


ARTICOLO 32
Cooperazione internazionale

Valentina DELLA FINA

1. Gli Stati parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia loro accessibile;
b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all’acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La legislazione in materia di cooperazione internazionale risulta conforme all’art. 32 della Convenzione.
La Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, include tra le sue finalità il sostegno ai gruppi più vulnerabili (donne e bambini) i quali, percentualmente, rappresentano i soggetti che maggiormente vivono la condizione di disabilità.
Nel 2002, la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ha adottato le Linee‐guida sulla tematica dell’handicap, attraverso le quali la cooperazione italiana ha inserito la disabilità tra i settori di intervento nei Paesi in via di sviluppo, prevedendo il finanziamento di iniziative destinate alla lotta all’esclusione sociale e alla marginalizzazione economica dei disabili, soprattutto minori. Le Linee‐guida hanno anticipato la risoluzione del 2006 del Parlamento europeo su “Disabilità e sviluppo” che ha invitato i Membri dell’UE a includere le questioni connesse alla disabilità nei rispettivi programmi di sviluppo. Le Linee‐guida risultano conformi a quanto richiesto dall’art. 32, par. 1, lett. a), della Convenzione.
Nell’ambito della cooperazione decentrata attuata dalle Regioni sono state adottate leggi che prevedono specifiche iniziative a favore dei disabili. Si segnalano la Legge della Regione Lazio n. 19/2000 che contempla specifiche iniziative di cooperazione per tutelare le persone disabili (artt. 1, 5 e 7) e la Legge della Regione Marche n. 9/2002, la quale, tra le azioni progettuali, indica la promozione e l’attuazione di azioni volt Gal miglioramento della condizione delle donne, dei bambini e dei disabili (art. 5, lett. g).
L’ordinamento interno può quindi dirsi conforme al dettato dell’art. 32. Le linee d’intervento potrebbero tuttavia adeguatamente recepire la “strategia a doppio binario” (twin track approach) della Convenzione che comporta, da un lato, l’aumento delle risorse finanziarie destinate ai disabili e, dall’altro lato, l’impegno di inserire il tema della disabilità in tutti i progetti e programmi di cooperazione internazionale. A lungo termine, nel quadro di una più generale revisione della legislazione italiana, ciò consentirebbe di includere pienamente il concetto di empowerment.


ARTICOLO 33
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

Luigino MANCA

1. Gli Stati parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all’applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, una struttura di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La ratifica della Convenzione implica:
• l’istituzione di un “meccanismo di coordinamento”, da realizzarsi anche attraverso la creazione di un’apposita Commissione nazionale sulla tutela dei diritti dei disabili;
• l’adozione di norme dirette a regolare la composizione ed il funzionamento di un’apposita “struttura”, che potrebbe essere rappresentata anche da un’istituzione nazionale per la difesa dei diritti umani. Detta “struttura” deve essere conforme ai “Principi di Parigi” (adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993), con la funzione, tra l’altro, di promuovere, proteggere e monitorare (con poteri di inchiesta ed, eventualmente, di esame ricorsi) l’applicazione della Convenzione. Si osservi che la necessità di istituire, a livello nazionale, un organismo indipendente per la tutela dei diritti umani, che tenga conto dei Principi di Parigi, è stato ribadito anche recentemente dal Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) nelle osservazioni finali del 16 maggio 2008 (doc. CERD/C/ITA/CO/15) sul XIV e XV Rapporto periodico presentato dall’Italia in merito all’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 (cfr. paragrafo 13 delle citate Osservazioni).
L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dall’art. 3 della Legge n. 18 del 3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dà attuazione, soltanto in parte, alla disposizione convenzionale in esame. Detto Osservatorio, preposto essenzialmente alla promozione ed al monitoraggio della Convenzione, rientra infatti nell’ambito della c.d. “struttura di coordinamento” che gli Stati hanno l’obbligo di designare ai sensi del par. 1 dell’art. 33 al fine di facilitare l’applicazione della Convenzione nell’ordinamento interno.
La piena conformità all’art. 33, par. 2, della Convenzione richiede pertanto l’istituzione di un’ulteriore “struttura” che, alla luce dei citati Principi di Parigi, dovrà avere i seguenti caratteri:
• assicurare la rappresentanza della società civile;
• essere indipendente dal governo (i membri di cui si compone devono essere nominati con atto ufficiale per un periodo di tempo determinato);
• disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per lo svolgimento delle propria attività in modo autonomo;
Detta “struttura”, in particolare, avrà il compito di:
• promuovere, proteggere e monitorare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nell’ordinamento interno;
• formulare raccomandazioni alle autorità competenti, nonché proposte di leggi in materia di disabili;
• svolgere inchieste, nonché esaminare eventuali “ricorsi” da parte dei disabili o delle organizzazioni che li rappresentano.


ARTICOLO 34
Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Ilja Richard PAVONE

1. E’ istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato “Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell’articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.
12. I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall’Assemblea Generale, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del Comitato.
13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La norma non richiede al momento alcun adattamento a livello interno. Sarà tuttavia necessario predisporre le forme e gli strumenti relativi alla designazione e alla partecipazione di un eventuale membro italiano al Comitato sui diritti delle persone con disabilità.


ARTICOLO 35
I rapporti degli Stati parti

Ilja Richard PAVONE

1. Ogni Stato parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.
3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento giuridico nazionale risulta conforme a quanto richiesto dall’art. 35 della Convenzione, tranne che per i criteri dell’apertura e della trasparenza contenuti nel par. 4 dell’art. 35.
L’Italia, tramite il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), ha sempre presentato con puntualità i rapporti periodici ai Comitati di controllo istituiti dai trattati sui dritti umani dell’ONU. Il CIDU è stato istituito con Decreto del Ministro per gli Affari Esteri n. 519 del 15 febbraio 1978 e i suoi compiti, funzioni e composizione sono stati parzialmente modificati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2007 (Riordino del Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 29 del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
Nella redazione dei rapporti, tuttavia, né i cittadini o le associazioni sono in qualche modo coinvolti.
A seguito della Legge n. 18 del 3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione, l’Italia deve tener conto dei requisiti della trasparenza e della pubblicità, nonché del coinvolgimento delle associazioni dei disabili nell’elaborazione dei rapporti periodici da inviare al Comitato sui diritti delle persone con disabilità.


ARTICOLO 36
Esame dei rapporti

Ilja Richard PAVONE

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato parte interessato. Lo Stato parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati parti in relazione all’attuazione della presente Convenzione.
2. Se uno Stato parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l’applicazione della presente Convenzione nello Stato parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati parti.
4. Gli Stati parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l’accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.
5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati parti che contengano una richiesta o indichino l’esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
In Italia, in genere, non viene data alcuna pubblicità ai contenuti dei rapporti periodici preparati dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) e dei relativi dibattiti in sede ONU, né sono previste forme di consultazione su tali rapporti.
A seguito della Legge n. 18 del 14 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione, l’ordinamento italiano deve conformarsi all’art. 36, par. 4, affinché i rapporti periodici inviati al Comitato sui diritti delle persone con disabilità siano resi disponibili e sia facilitato l’accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni su tali rapporti.


ARTICOLO 37
Cooperazione tra gli Stati parti ed il Comitato

Silvana MOSCATELLI

1. Gli Stati parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell’adempimento del loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati parti, il Comitato accorda tutta l’attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell’attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
In seguito alla ratifica, l’Italia deve ottemperare al dovere di collaborazione e assistenza nei confronti del Comitato che deriva dalla disposizione in oggetto.
È da osservare tuttavia che l’Italia, avendo ratificato la Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite del 1946 ha, almeno in parte, già adempiuto l’obbligo di assistenza ai membri del Comitato. Quest’ultimo, a sua volta, sarà tenuto a prendere in debita considerazione l’attività di cooperazione in materia di disabilità posta in essere dall’Italia (si veda in particolare il progetto di cooperazione fra Italia e Cina, “Institutional Support for the Formulation of Laws and Regulations aimed at the Social Integration of Persons with Disabilities” dell’ottobre 2006).
Si deve inoltre segnalare che in base all’art. 1 del Protocollo, individui o gruppi di individui possono presentare comunicazioni in rappresentanza di individui ( o gruppi di individui) che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione. Al riguardo, va ricordato che l’art. 3 della Legge n. 67 del 1 marzo 2006, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, riconosce alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione, la possibilità di agire in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione connessa a motivi di disabilità. Nel caso di danno subìto dalle persone con disabilità, le associazioni e gli enti di cui sopra, possono intervenire e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse o in caso di comportamenti discriminatori in violazione della dignità e libertà di una persona con disabilità ovvero che creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti, anche quando questi assumano carattere collettivo.
Il riconoscimento di associazioni o enti titolati ad agire a tutela dei diritti delle persone con disabilità, può considerarsi come una forma di collaborazione tra l’Italia e il Comitato in base all’art. 37, par.1.


ARTICOLO 38
Relazione del Comitato con altri organismi

Ilja Richard PAVONE

Per promuovere l’applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:
(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell’esame dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull’attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
(b) il Comitato, nell’esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 38 non richiede interventi a livello interno.


ARTICOLO 39
Rapporto del Comitato

Rosita FORASTIERO

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all’Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati parti.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La norma non richiede interventi a livello interno.


ARTICOLO 40
Conferenza degli Stati parti

Ilja Richard PAVONE

1. Gli Stati parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati parti per esaminare ogni questione concernente l’applicazione della presente Convenzione.
2. La Conferenza degli Stati parti viene convocata dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati parti.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 40 non richiede adattamenti a livello interno, ma la definizione delle forme e degli strumenti relativi alla partecipazione dell’Italia alla Conferenza degli Stati parti.


ARTICOLO 41
Depositario

Andrea CRESCENZI

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La disposizione non richiede adattamenti a livello interno.


ARTICOLO 42
Firma

Andrea CRESCENZI

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e le Organizzazioni regionali d’integrazione presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 42 non richiede adattamenti a livello interno. L’Italia ha firmato la Convenzione il 30 marzo 2007.


ARTICOLO 43
Consenso ad essere vincolato

Ilja Richard PAVONE

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d’integrazione regionale firmatarie. E’aperta all’adesione di ogni Stato o Organizzazione d’integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 43 rientra tra le clausole finali tipiche di un trattato internazionale concluso in forma solenne. Il consenso dello Stato ad essere vincolato ad un trattato concluso in forma solenne è espresso in un atto formale di ratifica da parte del Capo dello Stato o di altra autorità nazionale competente.
Per quanto concerne l’ordinamento italiano rilevano l’art. 87, c. 8, Cost. in cui è stabilito che il Presidente della Repubblica è l’organo incaricato di ratificare i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. In base all’art. 80 Cost., l’autorizzazione delle Camere, in forma di legge, è necessaria in presenza di trattati di natura politica, che prevedano regolamenti giudiziari o arbitrali, o che comportino variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Infine, ai sensi dell’art. 89 Cost.: “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”.
L’Italia, con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, ha ratificato e reso esecutivi la Convenzione e il Protocollo opzionale


ARTICOLO 44
Organizzazioni d’integrazione regionale

Rosita FORASTIERO

1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale” si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli “Stati parti” nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell’art. 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un’Organizzazione d’integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La norma non richiede adattamenti a livello interno.


ARTICOLO 45
Entrata in vigore

Andrea CRESCENZI

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d’integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell’Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’Italia, con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, ha ratificato e reso esecutivi la Convenzione e il Protocollo opzionale. Lo strumento di ratifica deve essere depositato presso il Segretario generale dell’ONU in conformità all’art. 41 della Convenzione.
La Convenzione entrerà in vigore per l’Italia il trentesimo giorno successivo alla data del deposito della ratifica.


ARTICOLO 46
Riserve

Valentina DELLA FINA

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La Comunità europea (CE), in sede di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, intende apporre una riserva all’art. 27, par. 1, relativo a “Lavoro e occupazione”, per salvaguardare la facoltà degli Stati membri, stabilita nell’art. 3, par. 4, della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, di derogare al regime in essa previsto per quanto concerne il settore delle forze armate. La CE ha pertanto invitato gli Stati membri a tener conto della riserva comunitaria.
Per quanto riguarda l’Italia, il Decreto legislativo n. 216/2003 di attuazione della Direttiva 2000/78/CE, all’art. 3, 3 c., stabilisce che non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona “ove esse assumano rilevanza ai fini dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare”.
L’Italia dovrebbe quindi apporre:
• una dichiarazione interpretativa all’art. 27, par. 1, della Convenzione del seguente tenore “l’Italia interpreta l’art. 27, par. 1, della Convenzione in conformità alla normativa nazionale in materia di accesso al lavoro delle persone con disabilità”.


ARTICOLO 47
Emendamenti

Andrea CRESCENZI

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’approvazione e a tutti gli Stati parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell’adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L’emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che l’hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell’adozione dell’emendamento.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 47 non richiede adattamenti a livello interno.


ARTICOLO 48
Denuncia

Andrea CRESCENZI

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
La disposizione non richiede adattamenti a livello interno


ARTICOLO 49Formati accessibili
Silvana MOSCATELLI

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
A seguito della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, l’Italia è tenuta a dare attuazione all’art. 39 rendendo pertanto disponibile il testo della Convenzione in formati accessibili.
Alla luce della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca) relativa all’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1 marzo 2005 (Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4) e del Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie dell’ 8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici), il nostro ordinamento già dispone delle misure legislative necessarie e degli strumenti tecnici che consentono di rendere accessibile il testo della Convenzione, così come altri strumenti didattici o di informazione. L’accessibilità ai testi e il diritto all’informazione si inseriscono nel quadro più ampio della tutela dei diritti garantiti dagli artt. 2, 3 e 21 Cost. L’attuale legislazione risulta pertanto già conforme.


ARTICOLO 50
Testi autentici

Andrea CRESCENZI

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’art. 50 non richiede adattamenti a livello interno.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Giorgia FICORILLI, Valentina ZAMBRANO

Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
1. Uno Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2
Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
(a) la comunicazione è anonima;
(b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
(c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento;
(d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando
(f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data.

Articolo 3
Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all’attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 4
1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5
Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al postulante.

Articolo 6
1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell’esaminare l’informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l’informazione in questione.
2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un’inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato.
Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.
4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.

Articolo 7
1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.

Articolo 8
Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 9
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10
Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali d’integrazione della Convenzione nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 11
Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.

Articolo 12
1. “Organizzazione regionale d’integrazione” designa un’organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l’ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale sull’estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti a “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato dall’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuto in conto.
4. Le Organizzazioni regionali d’integrazione, in questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo. Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13
1. Riguardo all’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.
2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d’integrazione che ratifica, confermando o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.

Articolo 14
1. Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale
comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se sono in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte.
Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento, adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti, sarà presentato dal Segretario Generale all’Assemblea Generale per l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l’accettazione.
2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.
Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16
Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17
Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18
I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Protocollo.

Indicazioni sugli adattamenti nell’ordinamento italiano
L’ordinamento italiano risulta conforme al Protocollo opzionale. Al riguardo, rileva l’art. 3 della Legge n. 67 del 1 marzo 2006, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, che riconosce alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione, la possibilità di agire in nome e per conto del disabile che abbia subito una discriminazione.
E’ da ritenere che tali enti possano presentare comunicazioni al Comitato per i diritti delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 1 del Protocollo opzionale in rappresentanza di individui o gruppi di individui che ritengono di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione.

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